Valutazione nella scuola secondaria
La valutazione del processo educativo è un’azione volta a determinare l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza del percorso formativo messo in atto. Valutare l’efficacia significa individuare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso il confronto tra i risultati previsti e quelli effettivi; valutare l’efficienza vuol dire mettere in relazione i risultati raggiunti con le risorse impiegate per realizzarli e valutare la pertinenza significa individuare quando e come, in seguito alla valutazione, si sono attivate le opportune correzioni. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi. I voti numerici indicano differenti livelli di apprendimento che vengono definiti da “descrittori” all’interno di griglie di valutazione, condivise e approvate dal Collegio dei docenti. In un’ottica di valorizzazione della funzione formativa della valutazione, il voto in decimi è accompagnato da un giudizio sul processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti sia globalmente sia nelle singole discipline. La valutazione, dunque, accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo. Il voto finale non è, dunque, legato ad una media aritmetica, ma ad una valutazione complessiva dell’intero processo di apprendimento. Per i livelli parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la scuola attiva, nell’ambito della propria autonomia, specifiche strategie per il loro miglioramento. Strumenti di verifica dei livelli di apprendimento sono prove oggettive, scritte e orali, per classi parallele. La legge 1 ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell’articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l’applicazione di sanzioni disciplinari. Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell’alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo. Strumenti di verifica saranno, dunque, la rubrica di valutazione del comportamento (condivisa e approvata dal Collegio dei docenti), il regolamento d’istituto, il patto di corresponsabilità.